Protezione per lo straniero e parametro del vincolo familiare

In materia di protezione speciale o complementare per lo straniero, il parametro del vincolo familiare del soggetto nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio-lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata

Protezione per lo straniero e parametro del vincolo familiare

La tutela allo straniero dovrà essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo - che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all’integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono che, se al fine di valutare il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita familiare dello straniero, si tiene conto del parametro della natura e della effettività dei vincoli familiari del soggetto, per accertare la violazione del diritto al rispetto della vita privata si esaminano, invece, altri criteri, quali quelli dell’effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché, in negativo, dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine. Da ciò consegue che il parametro del legame familiare nel territorio nazionale non deve ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con quelli relativi all’integrazione sociale e lavorativa, ai fini della concessione della protezione speciale, ma anche solo, se del caso, in via alternativa, dovendo il giudice, in relazione alla fattispecie concreta, tutelare il diritto al rispetto della vita familiare (e dunque valutare i parametri della natura e della effettività dei vincoli familiari), anche in assenza di allegazione di violazione del diritto al rispetto della vita privata, il cui accertamento richiede l’esistenza di distinti presupposti. In altri termini, la protezione speciale o complementare dovrà essere accordata non solo nell’evenienza, casisticamente più frequente, in cui il cittadino straniero abbia legami familiari e sia anche inserito nel territorio nazionale sotto l’aspetto sociale e lavorativo, ma anche in ipotesi della sola ricorrenza del diritto al rispetto della vita familiare, sempre che i relativi vincoli siano connotati dai suddetti parametri legali (natura ed effettività), sì da integrare un radicamento affettivo nel territorio nazionale. (Sentenza 30736 del 6 novembre 2023 della Cassazione)  

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