Prova in barca finisce in tragedia: risarcita anche la figlia non ancora nata al momento dell’incidente

Non è possibile escludere dal risarcimento il danno patrimoniale futuro subito dalla figlia postuma di una delle vittime per il solo motivo dell'assenza di documenti idonei a provare il reddito della padre all'epoca del sinistro.

Prova in barca finisce in tragedia: risarcita anche la figlia non ancora nata al momento dell’incidente

La prova di un natante in conto vendita nelle acque del Lago d'Iseo finisce male: a seguito di un sinistro, muoiono il conducente e un trasportato, mentre l'altro resta ferito. 

Per ottenere il risarcimento dei danni, i congiunti dei defunti e il sopravvissuto chiamano in giudizio la società proprietaria del veicolo, la società affidataria in conto vendita e le compagnie assicuratrici. 

Il Tribunale di Bergamo accoglie le domande risarcitorie proposte nei confronti della società affidataria del natante in conto vendita e della sua assicurazione, ma esclude il danno patrimoniale futuro patito dalla figlia postuma di una delle vittime. La questione torna però alla luce in sede di Cassazione. 

La Corte d'Appello di Brescia aveva infatti ritenuto astrattamente configurabile il danno patrimoniale futuro in capo alla figlia postuma di una delle vittime del sinistro; tuttavia, in applicazione dell'art. 137 del codice delle assicurazioni, aveva rigettato la domanda risarcitoria per l'omessa produzione in giudizio di documentazione fiscale atta a dimostrazione il reddito che la vittima percepiva al momento del decesso. 

La Corte di Cassazione evidenzia l'erroneità della decisione impugnata, sottolineando che l'art. 137 del Codice delle assicurazioni riguarda il «caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito da lavoro» e quindi non è applicabile alla fattispecie concreta relativa al pregiudizio patrimoniale futuro causato dal decesso di un congiunto per fatto illecito di un terzo. 

Inoltre, il risarcimento del menzionato danno patrimoniale avrebbe dovuto determinarsi in via equitativa, tenendo conto dei contributi economici che la vittima, se fosse rimasta in vita, avrebbe presumibilmente erogato al congiunto superstite.  

Per tali ragioni, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sent., 29 dicembre 2023, n. 36357) conclude che non è conforme al diritto l'esclusione del ristoro del danno patrimoniale futuro della figlia postuma per l'assenza in atti di documenti idonei a provare il reddito della vittima all'epoca del sinistro. 

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