Punita l’occupazione di una casa anche se autorizzata dal legittimo detentore
Il reato di invasione di edifici deve ritenersi configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo

Come occupazione di un immobile sine titulo devono considerarsi anche le condotte di chi subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore, ovvero di chi occupa l'immobile a titolo di mera cortesia, o ancora, come nel caso oggetto del processo, in virtù di un rapporto di parentela con l'originario e legittimo assegnatario. La conseguente occupazione deve ritenersi, pertanto, l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione. Inoltre, deve rilevarsi come l'autorizzazione del precedente legittimo detentore o la mera ospitalità ovvero il rapporto di parentela con il legittimo assegnatario non determina l'instaurazione di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l'immobile e, pertanto, la permanenza dell'ospite o del congiunto, nonostante l'allontanamento o, come nel caso specifico, il decesso dell'occupante legittimo, non può saldarsi con la precedente relazione dell'avente diritto. Contrariamente argomentando, anche il rapporto di amicizia potrebbe legittimare il passaggio della detenzione dell'immobile dal legittimo assegnatario a chi invece non ha i requisiti per l'assegnazione dell'alloggio. In conclusione, in tutti questi casi si è in presenza di una occupazione dell'immobile senza un titolo legittimo: l'assegnatario, quindi, non è legittimato a trasferire la detenzione od il possesso dell'immobile, in quanto l'assegnazione avviene secondo procedure ed in presenza dei presupposti soggettivi stabiliti dalla legge, ragion per cui chi subentra con l'autorizzazione dell'originario assegnatario deve essere considerato occupante arbitrario dell’immobile, perché lo occupa contra ius. (Sentenza 27041 del 21 giugno 2023 della Cassazione)