RCA, istanza possibile anche se non è provato che l’incidente si sia verificato in un’area aperta a un numero indiscriminato di persone

I giudici ricordano che ai fini dell’operatività della garanzia per RCA per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale

RCA, istanza possibile anche se non è provato che l’incidente si sia verificato in un’area aperta a un  numero indiscriminato di persone

Irrilevante il fatto che non è provato che l’incidente stradale si sia verificato in un’area aperta a un numero indiscriminato di persone. Legittima comunque la richiesta risarcitoria avanzata dal pedone investito nei confronti dell’automobilista e dalla relativa compagnia assicurativa. I giudici ricordano che ai fini dell’operatività della garanzia per RCA per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Di conseguenza, non si può affermare che la mancata prova dell’uso pubblico del luogo del sinistro non consenta l’applicazione della norma del Codice Civile in materia di circolazione dei veicoli e delle norme sull’assicurazione obbligatoria per la RCA. Accolta la tesi proposta dalla persona danneggiata, tesi secondo cui l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, anche se appartenenti a categorie specifiche e se l’accesso avvenga a finalità peculiari e in particolari condizioni. (Ordinanza 27572 del 21 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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