RCA, obbligo dell’assicuratore a rimborsare le spese di lite sostenute dall’assicurato
Ciò anche quando la compagnia assicurativa non ha aderito alle ragioni portate avanti dal soggetto assicurato

L’assicuratore della responsabilità civile è tenuto, secondo l’impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti previsti dal Codice Civile, a rimborsare le spese di lite sostenute dall’assicurato, e ciò anche allorquando non abbia aderito alle ragioni dell’assicurato e la presenza in giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell’assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato. I giudici precisano che l’obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il soggetto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, in quanto le spese effettuate per resistere in giudizio sono spese che l’assicuratore si impegna (nel contratto) o comunque è tenuto (nei limiti fissati dal Codice Civile) a manlevare solo che il suo assicurato abbia avuto la necessità di affrontare una lite, a prescindere dalla circostanza che l’assicuratore lo abbia o meno sostenuto, ossia abbia o meno aderito alle ragioni dell’assicurato. Difatti, le spese di resistenza presuppongono che l’assicurato sia stato costretto a iniziare una lite o a difendersi in una lite determinata da situazioni rientranti nella garanzia assicurativa, non assumendo al riguardo rilievo che la presenza in giudizio dell’assicurato non dipenda da una posizione difensiva dell’assicurazione quanto piuttosto da una richiesta del danneggiato, giacché le spese legali per affrontare il processo prescindono da siffatta circostanza, essendo oggettivamente dovute quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo scaturito dal fatto assicurato. (Sentenza 29926 del 13 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)