Requisiti di non fallibilità: i bilanci degli ultimi tre esercizi non assurgono a prova legale
Il debitore può assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi

Al fine di dimostrare i requisiti di non fallibilità, i bilanci degli ultimi tre esercizi non assurgono a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa. Perciò, si deve escludere che i bilanci costituiscano la prova ufficiale o prevalente delle condizioni in cui versa il debitore, perché una simile interpretazione del disposto normativo pone in discussione la possibilità per il debitore di fornire la prova in maniera alternativa attraverso mezzi di pari (o addirittura maggiore) capacità dimostrativa e finisce per attribuire ai bilanci valore di prova legale, valore, invece, che deve essere negato, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in senso favorevole o sfavorevole all’imprenditore. Va tenuto presente poi che l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che questa disposizione pone come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. E la norma impone che il mancato superamento dei limiti sia stato mantenuto rispetto a ciascun parametro di non fallibilità e lungo tutto il periodo temporale di riferimento (tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ovvero al momento della dichiarazione di fallimento, sicché non sfugge al fallimento l’imprenditore che abbia superato anche solo uno dei valori soglia per una sola volta. (Ordinanza 23258 del 31 luglio 2023 della Cassazione)