Requisito di fallibilità: l’indebitamento pari almeno a 500mila euro va valutato solo al momento della dichiarazione di fallimento

Inutile, invece, il riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento

Requisito di fallibilità: l’indebitamento pari almeno a 500mila euro va valutato solo al momento della dichiarazione di fallimento

Il requisito di fallibilità, costituito da un indebitamento complessivo almeno pari a 500mila euro, deve essere valutato solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento e non con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento. In questa ottica, i debiti derivanti da avvisi di accertamento tributario divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento rilevano ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dimensionale, indipendentemente dalla loro registrazione in contabilità.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 7642 del 22 marzo 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò respinto le obiezioni proposte da una società in liquidazione avverso il provvedimento giudiziario che ne aveva dichiarato il fallimento.
In generale, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila euro; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro; avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500mila euro.
Tuttavia, la mancata previsione, in un caso specifico, del riferimento al triennio antecedente non è certamente casuale, osservano i giudici, ed è, altresì, significativo l’uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali (“avere avuto” a proposito dell’attivo patrimoniale e “avere realizzato” a proposito dei ricavi, in entrambi i casi “nei tre esercizi antecedenti”), a differenza dell’infinito presente (“avere”) utilizzato per la soglia di indebitamento.
Con riferimento all’indebitamento, poi, esso deve risultare dalla contabilità dell’impresa al momento della dichiarazione di fallimento, ma la contabilità deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo tutti i documenti che riguardano l’impresa e che così incidono sulla sua situazione contabile-finanziaria. D’altra parte, la normativa non prevede in alcun modo, affinché l’indebitamento superiore ai 500mila euro rilevi quale requisito di fallibilità, che esso risulti dalla contabilità dell’impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Inoltre, relativamente ai ricavi lordi, nel far riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, la normativa neppure richiede che essi risultino necessariamente dalla contabilità.
Peraltro, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di non fallibilità, ciò che conta è la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell’intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la cosiddetta corrispondenza d’impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile.
Ragionando sulla specifica vicenda, i debiti portati dagli avvisi di accertamento della Agenzia delle Entrate – tali da determinare il superamento della soglia di fallibilità – sono diventati definitivi in data antecedente alla dichiarazione di fallimento e tanto basta ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dimensionale.

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