Revocatoria fallimentare possibile per gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento

Nella disciplina dell’azione revocatoria fallimentare la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo

Revocatoria fallimentare possibile per gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento

Il dato oggettivo deve essere valutato alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro. Non rileva, invece, il dato soggettivo dell’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento. I giudici ribadiscono che la legge fallimentare prevede che siano revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento. Il disposto normativo si focalizza espressamente sul mezzo di pagamento, la cui anomalia evidenzia lo stato di insolvenza e ne fonda la presunzione di conoscenza, poiché da esso l’accipiens è messo a conoscenza dell’impossibilità dell’impresa di estinguere il debito normalmente. La ragione per cui si è ritenuto che mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, siano soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione di esso sta proprio nel fatto che il loro generale utilizzo non è in grado di evidenziare alcunché in capo al solvens. Va invece escluso che la comune pratica commerciale possa essere sminuita e superata, ai fini della valutazione dell’anomalia del pagamento, alla luce della legge fallimentare, dalle caratteristiche proprie della singola fattispecie, fin tanto da attribuire all’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento, come avvenuto nel caso specifico, valenza di elemento spia della anormalità dell’atto estintivo. Ciò, innanzitutto, perché la lettera della norma impone di avere riguardo a una caratteristica del mezzo di pagamento utilizzato intrinseca e capace di evidenziare lo stato di insolvenza. La valorizzazione delle caratteristiche della singola fattispecie al fine di individuare il tratto di anormalità del pagamento sposta, invece, la valutazione dal dato oggettivo del mezzo di pagamento utilizzato nuovamente sul versante soggettivo, posto che la modifica delle specifiche pattuizioni in precedenza intervenute fra le parti (con la richiesta di una nuova modalità di soluzione che garantisca maggiormente l’accipiens) è significativa, semmai, della scientia decoctionis di quest’ultimo. L’adozione di una simile linea interpretativa, peraltro, determinerebbe una relativizzazione delle caratteristiche proprie della condizione di anomalia e si presterebbe ad evidenti effetti distorsivi, in quanto in questa prospettiva si potrebbe attribuire carattere anomalo anche a forme di pagamento di comune e frequentissimo utilizzo nella pratica (si pensi, ad esempio, al caso inverso, in cui, in luogo di tratte o assegni bancari in precedenza accettati ma magari non andati a buon fine, sia richiesto il pagamento in via immediata a mezzo di bonifico) solo in ragione dell’intervenuto mutamento delle condizioni in origine pattuite. Un simile mutamento, piuttosto, assume oggi rilievo nell’ambito della disciplina fallimentare riformata in termini di esenzione dall’azione revocatoria tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento. (Sentenza 17949 del 22 giugno 2023 della Cassazione)  

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