Riceve per errore un bonifico e trattiene la somma: condannato per appropriazione indebita

Sufficienti, secondo i giudici, la coscienza e la volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sé una qualsiasi illegittima utilità

Riceve per errore un bonifico e trattiene la somma: condannato per appropriazione indebita

Riceve un bonifico destinatogli per errore e trattiene la relativa somma: condannato per appropriazione indebita. Impossibile giustificare o ridimensionare la condotta tenuta da un uomo che si era visto accreditare sul proprio conto corrente un bonifico emesso, per errore, in suo favore dalla società di cui era dipendente. Impossibile, secondo i giudici, parlare, a fronte della mancata restituzione della somma oggetto del bonifico, di mero inadempimento civilistico. I giudici sottolineano che l’uomo ha trattenuto somme a lui pervenute senza titolo e aggiungono che per il reato di appropriazione indebita non è necessario che tra le parti esista un rapporto giuridico ma è sufficiente che un soggetto trattenga il bene o il denaro comunque pervenuto e da lui detenuto. Tirando le somme, va confermata la condanna del dipendente della società. Ciò alla luce del principio secondo cui per la configurabilità del reato di appropriazione indebita sono sufficienti la coscienza e la volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sé o per altri una qualsiasi illegittima utilità. E in questa ottica si colloca la comunicazione inviata dall’uomo alla società che gli aveva richiesto la restituzione di quanto erroneamente versatogli a mezzo bonifico, comunicazione con cui veniva data risposta negativa all’istanza della società. (Sentenza 11950 del 21 marzo 2023 della Corte di Cassazione)  

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