Riduzione del capitale sociale, l’esenzione degli obblighi previsti non opera in caso di domanda di concordato preventivo
Il legislatore ha ritenuto di tipizzare l’esenzione solo per i ricorsi volti all’immediata apertura di strumenti di regolazione della crisi e nell’ambito della composizione negoziata, procedimento elettivamente destinato alle sole società con potenzialità di risanamento

L’esenzione dagli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite non opera in caso di presentazione da parte dell’amministratore di una domanda di concordato preventivo. I giudici sottolineano che l’esenzione dell’amministratore di società in crisi dagli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di riduzione del capitale sociale per perdite è collocata nella parte dedicata al concordato preventivo cosiddetto pieno, sicché, quando si parla di domanda, si fa riferimento a quella accompagnata dalla proposta e dal piano. Nulla di simile è invece previsto con riferimento all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione, e quindi si deve ritenere che la sospensione di detti obblighi non trovi applicazione nel caso di domanda di concordato preventivo con riserva di deposito della documentazione, in costanza cioè della fase cosiddetta prenotativa. Ciò in quanto una simile esenzione non può neppure essere ricondotta nel novero delle cosiddette misure protettive atipiche. Di conseguenza, non può che prendersi atto del fatto che il legislatore ha ritenuto di tipizzare l’esenzione dagli obblighi suddetti solo per i ricorsi volti all’immediata apertura di strumenti di regolazione della crisi (sul presupposto che solo in tal caso il ricorso presenti una serietà e consistenza tale da giustificare la deroga alla disciplina comune) e nell’ambito della composizione negoziata, procedimento elettivamente destinato alle sole società con potenzialità di risanamento. (Decreto del 7 novembre 2022 del Tribunale di Arezzo)