Risarcibile anche il danno i cui postumi non sono visibili

Va considerato come risarcibile anche il danno i cui postumi non sono visibili o insuscettibili di accertamenti strumentali, sempre che la relativa sussistenza possa essere affermata sulla base di un’ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale

Risarcibile anche il danno i cui postumi non sono visibili

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso relativo ad un incidente verificatosi lungo il parcheggio di un centro commerciale allorquando il veicolo condotto dal proprietario veniva tamponato da un altro veicolo, condotto anch’esso dal proprietario, che non manteneva la distanza di sicurezza, e, a causa dell’urto, i terzi trasportati che viaggiavano sul veicolo tamponato riportavano lesioni con postumi permanenti. I giudici hanno precisato, innanzitutto, che l’accertamento medico-legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che si traduca in una limitazione della prova della lesione. Pertanto, il rigore va inteso nel senso che, accanto a situazioni nelle quali in ragione della natura della patologia e della modestia della lesione l'accertamento strumentale risulta in concreto l'unico idoneo a fornirne la prova richiesta dalla legge richiede, ve ne possano essere altre per le quali in ragione della natura della patologia e della modestia della lesioni è possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza la relativa effettuazione, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico-legale e dell'esperienza clinica dello specialista alla cui stregua debbono risultare fondate le conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale ( e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale) non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una obiettività dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, dunque, non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest'ultimo caso munito dei requisiti previsti dal Codice Civile in materia di presunzioni semplici. La normativa vigente, dunque, valorizza, e al contempo grava di maggiore responsabilità, il ruolo del medico legale, imponendogli la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico-legali di valutazione e stima del danno alla persona. (Ordinanza 26985 del 21 settembre 2023 della Cassazione)

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