Risarcimento per fatto illecito: il debitore è in mora dal giorno del fatto illecito
. Il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie

Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in relazione ai fatti illeciti sia priva di effetti. Al contrario, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale; pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame la richiesta di risarcimento avanzata dalla titolare di un negozio destinato alla vendita di capi di abbigliamento femminile di alta qualità e valore, negozio collocato in un locale sito al piano seminterrato di un più vasto fabbricato e invaso, nel 2005, dall’acqua proveniente dall'appartamento sovrastante - di proprietà di una società - in cui erano in corso, all'epoca, lavori di ristrutturazione eseguiti da un’impresa sotto la direzione dei lavori di un architetto. (Ordinanza 26920 del 20 settembre 2023 della Cassazione)