Risarcimento per i crimini di guerra compiuti dai tedeschi: via libera all’estinzione delle procedure esecutive nei confronti della Germania

Nelle procedure esecutive opera l’immunità (cosiddetta ristretta) degli Stati. L’estinzione di diritto delle procedure esecutive pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del ‘Fondo ristori’

Risarcimento per i crimini di guerra compiuti dai tedeschi: via libera all’estinzione delle procedure esecutive nei confronti della Germania

Via libera all’estinzione delle procedure esecutive nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni per i crimini di guerra compiuti dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere posizione in merito ad una procedura per esecuzione forzata su beni della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l’umanità commessi durante la seconda guerra mondiale. Nello specifico, gli eredi di alcuni deportati in campi di concentramento avevano ottenuto la condanna al risarcimento dei danni provocati dal ‘Terzo Reich’ per il trattamento disumano durante il periodo di internamento e avevano pignorato beni immobili della Repubblica Federale della Germania. Al fine di ristorare i danni per crimini di guerra commessi nel periodo dal 1° settembre 1939 all’8 maggio 1945 è stato istituito con una legge del 2022 un ‘Fondo speciale’, in continuità con il precedente Accordo di Bonn del 1961 tra Italia e Germania che già aveva riconosciuto indennizzi in favore di cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. Tale recente normativa ha stabilito che può accedere al ‘Fondo’ e domandare il previsto ristoro chi ha ottenuto, o ottiene, una sentenza passata in giudicato, avente ad oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azione giudiziaria avviata alla data di entrata in vigore del decreto legge numero 36 del 2022 o comunque promossa entro il termine di decadenza da ultimo prorogato fino al 28 giugno 2023. Il ‘Fondo’ è operativo secondo le modalità regolate da un recente decreto interministeriale e la normativa ha anche previsto che i giudizi di esecuzione già intrapresi e pendenti sono dichiarati estinti e non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive. Su quest’ultimo punto i giudici si sono soffermati per sancire che nelle procedure esecutive opera l’immunità (cosiddetta ristretta) degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, e per chiarire che l’estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l’istituzione del ‘Fondo ristori’, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato. Secondo i giudici, infine, la disposizione normativa realizza un non irragionevole equilibrio tra la tutela giurisdizionale di chi abbia ottenuto una sentenza passata in giudicato e l’obbligo del rispetto dell’Accordo di Bonn del 1961 sugli indennizzi spettanti alle vittime dei crimini di guerra. (Sentenza 159 del 21 luglio 2023 della Corte Costituzionale)  

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