Risposta lenta dell’ente locale all’istanza del privato: niente risarcimento
Il riferimento per la risarcibilità del danno al concetto di danno ingiusto postula la subordinazione dell’accoglimento della domanda risarcitoria all’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata dal privato

Il colpevole ritardo dell’ente locale nella risposta all’istanza avanzata da un privato non basta per obbligarlo a provvedere a un conseguente risarcimento. Nel caso preso in esame dai giudici un’associazione sportiva dilettantistica ha dovuto fare i conti coi tempi per la valutazione della istanza da essa presentata per una concessione demaniale marittima, della durata di quattro anni, e per la realizzazione e la gestione di un approdo turistico in un’area portuale. I giudici precisano che il risarcimento del danno per ritardo nel provvedere non può essere riconosciuto qualora non si dimostri che l’amministrazione pubblica avrebbe dovuto accogliere, con ragionevole probabilità, la richiesta avanzata dal privato. Entrando ancor più nel dettaglio, poi, i giudici aggiungono che l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo in esito al procedimento sia in caso di inerzia. In altri termini, il riferimento per la risarcibilità del danno al concetto di danno ingiusto non può che postulare la subordinazione dell’accoglimento della domanda risarcitoria all’accertamento della fondatezza della pretesa avanzata. (Sentenza 9443 del 30 ottobre 2022 del Consiglio di Stato)