Ristrutturazione dei debiti: nulla la proposta avanzata da un soggetto diverso dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

I giudici applicano l’indicazione fornita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrato in vigore a metà luglio di quest’anno

Ristrutturazione dei debiti: nulla la proposta avanzata da un soggetto diverso dall’organismo di  composizione della crisi da sovraindebitamento

Nulla la proposta di ristrutturazione dei debiti se presentata da un soggetto diverso dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Riferimento decisivo per i giudici è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrato in vigore a metà luglio di quest’anno. Difatti, in tale Codice è chiarito un concetto importante: la domanda deve essere presentata al giudice tramite un organismo di composizione della crisi di indebitamento. E ciò  diversamente da quanto previsto nella disciplina previgente, che consentiva la presentazione della proposta al consumatore e quindi anche al suo avvocato munito di procura. Di conseguenza, deve ritenersi inammissibile, nel caso specifico, il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dal difensore del debitore. Irrilevante, in questa ottica, chiariscono i giudici l’allegazione della relazione particolareggiata proposta proprio dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. (Decreto del 31 ottobre 2022 del Tribunale di Cosenza)

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