Ristrutturazione per il consumatore in difficoltà per debiti originati dalla pregressa attività d’impresa

Fondamentale però dare prova che la vecchia azienda sia cessata in modo definitivo

Ristrutturazione per il consumatore in difficoltà per debiti originati dalla pregressa attività d’impresa

Via libera all’ipotesi di ristrutturazione del consumatore in situazione di sovraindebitamento, anche se ci si trova di fronte a debiti originati da una pregressa attività d’impresa. Fondamentale, però, precisano i giudici, che l’attività imprenditoriale sia già cessata. In premessa, i magistrati si soffermano sulla nozione di consumatore abilitato al piano quale modalità di ristrutturazione del passivo e precisano che essa non esclude il professionista o l’imprenditore, quali attività non incompatibili, purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell’insolvenza. Nel caso preso in esame dai giudici è inequivocabile la situazione debitoria dell’ex imprenditore: in sostanza, ci si trova di fronte a debiti sorti tutti successivamente alla cessazione della sua qualità di socio a seguito di una cessione di quote. In sostanza, all’atto di cessione delle quote della società, per il socio uscente è venuto meno ogni legame con la società per le obbligazioni future e per il riverbero delle stesse sulla propria vita economica personale. Corretto, quindi, riconoscergli la qualifica di consumatore, in quanto le obbligazioni ancora gravanti sul suo patrimonio personale (in quanto fideiussore della società di cui è stato socio), non sono certamente attuali. (Decreto del 23 dicembre 2022 del Tribunale di Spoleto)

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