Risultato del bilancio: fondamentali veridicità e correttezza

Il principio di chiarezza impone poi di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società

Risultato del bilancio: fondamentali veridicità e correttezza

I princìpi di veridicità e correttezza si riflettono di regola sul risultato del bilancio, laddove quello di chiarezza impone di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società. Tuttavia, nella disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, essendo dotato di autonoma valenza cogente, precisano i giudici. I giudici aggiungono che ogni scelta di redazione di bilancio, anche laddove essa abbia un più intenso contenuto di discrezionalità, deve comunque rispondere al limite dato dal rispetto della clausola generale della chiarezza dell’informazione contabile. Difatti, il principio di chiarezza riveste un ruolo autonomo, atteso che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, anche perché la funzione del bilancio non è soltanto quella di misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine dell’esercizio, ma anche quella di fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Non a caso, se la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni, peraltro destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione, che il bilancio dovrebbe offrirgli, egli ha l’azione di nullità, onde la relativa declaratoria comporterà la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio, emendato dai vizi del precedente, cui il socio impugnante legittimamente aspira. In sostanza, il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione , è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte. (Ordinanza 7433 del 15 marzo 2023 della Cassazione)

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