Ritardo nel pagamento da parte dell’assicuratore
Le conseguenze della mora non possono rimanere nel limite del massimale

Se l'assicuratore della ‘R.C.A.’ è tenuto al pagamento dell'intero massimale ma non adempie nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della (sua) mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato, ma se l'assicuratore della ‘R.C.A.’ debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato. Pertanto, l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, i quali precisano ulteriormente che nel rapporto tra assicuratore della ‘R.C.A.’ e danneggiato l’assicuratore assume la veste di debitore. Pertanto, la mora dell’assicuratore nell’ambito di tale rapporto non potrà mai comportare altre conseguenze che l’obbligo di pagamento di somme eccedenti il massimale a titolo di interessi o maggior danno, ma mai a titolo di capitale. Anche perché la responsabilità dell'assicuratore in mora nei confronti del danneggiato è obbligazione da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria e dunque da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora. (Ordinanza 24893 del 21 agosto 2023 della Cassazione)