Scende dal marciapiede, inciampa in una buca e finisce a terra: la condotta colposa della vittima non basta per negarle il ristoro economico

Per parlare di caso fortuito è necessario, precisano i giudici, che la condotta della vittima presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno

Scende dal marciapiede, inciampa in una buca e finisce a terra: la condotta colposa della vittima non basta per negarle il ristoro economico

Possibile il risarcimento per la persona che scendendo dal marciapiede posto in corrispondenza dell’accesso di un condominio è inciampata in una buca posta a ridosso di un cordolo ed è caduta a terra. Difficile liberare il custode, ossia, in questo caso, il condominio, se non si accerta l’imprevedibilità e l’eccezionalità della condotta tenuta dalla persona danneggiata. I giudici chiariscono che ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o di una buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto alla luce del paletto normativo previsto per il danno cagionato da cosa in custodia. Di conseguenza, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito – fondamentale per liberare, anche solo in parte, il custode dalle proprie responsabilità – a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima – condotta che può invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento –, poiché per l’integrazione del fortuito è necessario che la condotta della vittima presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell’evento di danno. (Ordinanza 37059 del 12 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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