Scontro fatale tra auto: chi è responsabile del sinistro mortale?

Secondo la Cassazione, in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da una strada laterale o da un'area privata o da un passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita.

Scontro fatale tra auto: chi è responsabile del sinistro mortale?

A seguito di un incidente stradale mortale, veniva avviato il giudizio per il risarcimento dei danni. Dopo aver espletato CTU per la ricostruzione della complessa dinamica del sinistro e per la ricostruzione dei profili di responsabilità dei soggetti coinvolti, i giudici di merito liquidavano di conseguenza il risarcimento dei danni.

In particolare, scrivono i giudici di merito i due motociclisti non hanno rispettato i limiti di velocità imposti, né hanno rispettato il divieto di sorpasso dell’autocisterna in centro abitato con striscia di separazione della strada continua e la presenza di segnaletica verticale indicante sia l'incrocio con strade senza diritto di precedenza, sia la presenza di passaggi pedonali il soprasso. Oltretutto il conducente dell’auto investitrice era impossibilitato ad avvistare i motociclisti al momento dell'immissione della manovra di svolta e, superando la presunzione posta dall'art. 2054 c.c., si riteneva che la responsabilità del sinistro fosse imputabile unicamente ai due motociclisti, andandone del tutto esente da responsabilità l'automobilista convenuto. La questione pervenuta alla Corte di Cassazione che ha affermato due importanti principi in tema di circolazione stradale:

  • il conducente che, uscendo da laterale o da area privata o da passo carrabile, si immette nel flusso della circolazione, è tenuto a dare la precedenza ai veicoli transitanti, sia in marcia normale che in marcia di sorpasso, sulla strada favorita […]  deve però astenersi dalla manovra, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento»;
  • ogni utente della strada deve tenere in considerazione l’imprudenza di altri se questa rientra nei limiti della prevedibilità;
  • - «La precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo».

La sentenza viene quindi cassata e la questione rinviata alla Corte di appello. (Cass. civ., sez. III, ord., 18 gennaio 2024, n. 1992)

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