Se fallisce la società che cede l’azienda, niente solidarietà dell'acquirente nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti contratti dall’azienda anteriormente alla cessione
Detta azione detta azione non sarebbe proposta nell'interesse della massa dei creditori

La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non del venditore, per cui essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il venditore dell’azienda, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre lo stesso non può fare il venditore che abbia pagato il debito verso il coobbligato in solido. Pertanto, in caso di fallimento della società che cede l’azienda, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società poi fallita nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti contratti dalla stessa azienda anteriormente alla cessione, e ciò in quanto detta azione non sarebbe proposta nell'interesse della massa dei creditori, poiché il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per il fallimento, che sarebbe comunque tenuto ad ammettere al passivo, e pagare nei limiti della massa attiva disponibile, da un lato i creditori dell'azienda, senza potersi rivalere nei confronti dell'acquirente dell’azienda, e, dall'altro, quest'ultimo in quanto, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell'azienda stessa eventualmente soddisfatti in quanto acquirente coobbligato in solido. (Ordinanza 19806 del 12 luglio 2023 della Cassazione)