Se il debitore punta sulla liquidazione giudiziale, non può chiedere le misure protettive

Invece, al debitore che ha formulato istanza di autoliquidazione va riconosciuta piena legittimazione a domandare provvedimenti cautelari

Se il debitore punta sulla liquidazione giudiziale, non può chiedere le misure protettive

Codice della crisi d’impresa alla mano, va esclusa l’ipotesi che la richiesta di misure protettive possa essere legittimamente formulata dal debitore che contestualmente formuli domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Ciò in quanto il termine ‘trattative’ induce a ritenere che si faccia esclusivamente riferimento ai procedimenti negoziati, cioè diversi dalla liquidazione giudiziale, promossi su iniziativa del debitore. Vi è però, osservano i giudici, anche l’altra faccia della medaglia. Ad essere precisi, al debitore che ha formulato istanza di autoliquidazione va riconosciuta piena legittimazione a domandare provvedimenti cautelari. Ciò perché nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il Tribunale può comunque emettere i provvedimenti cautelari, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della sentenza di apertura della procedura di insolvenza. (Ordinanza dell’1 gennaio 2023 del Tribunale di Parma)

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