Se l’immobile è abusivo le condizioni economiche e l’istanza per una casa popolare non possono bloccare la demolizione
Ciò soprattutto a fronte dell’assenza di una qualsiasi ragionevole previsione sull’esito della domanda di assegnazione dell’alloggio popolare

Allo stesso tempo, però, viene ritenuto significativo il lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla data in cui è stato emesso l’ordine di demolizione. Così come sono ritenute non trascurabili le notevoli potenzialità economiche sottese alla abusiva realizzazione del fabbricato e delle relative pertinenze. Non credibile, in sostanza, la tesi del disagio economico in capo al soggetto finito sotto processo perché, sloggiato dalla precedente abitazione nel 1990, aveva poi realizzato nel 1995, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, un immobile in cemento armato, sviluppato su due livelli, estesi, rispettivamente, 120 metri quadrati (piano terra, destinato a deposito garage) e 190 metri quadrati (primo piano, destinato ad abitazione), di volumetria complessiva pari a 948 metri cubi, e successivamente, tra il 2013 ed il 2014 aveva trasformato il piano terra da garage ad abitazione onde sistemarvi il figlio ed il suo nucleo famigliare, e infine, nel 2021, aveva realizzato altre opere, cioè un muro di cemento armato lungo quindici metri ed alto cinque metri, un muro di recinzione lungo otto metri e alto due metri, una platea di cemento estesa sedici metri quadrati. Secondo i giudici, le precarie condizioni economiche del proprietario dell’immobile abusivo non sono di per sé sufficienti ai fini della revoca o della sospensione dell’ordine di demolizione, soprattutto considerando la reiterazione (e il consolidamento) dell’illecito nel tempo, la gravità degli illeciti (per dimensione), la consapevolezza di tale gravità, la natura degli interessi gravanti sull’area su cui è stato realizzato l’immobile e la ulteriore trasformazione dell’immobile stesso per ospitarvi un ulteriore nucleo famigliare. (Sentenza 21200 del 18 maggio 2023 della Cassazione)