Segnaletica poco chiara e conseguente sinistro stradale: nessun addebito a carico dell’ente

Prevista solo la facoltà - e non l'obbligo - per l'ente proprietario della strada di utilizzare la segnaletica orizzontale per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate

Segnaletica poco chiara e conseguente sinistro stradale: nessun addebito a carico dell’ente

Nessuna disposizione impone all'ente proprietario della strada, nel caso di incrocio con strada a doppia carreggiata, di indicare nella segnaletica orizzontale con apposito segnale il divieto di svoltare a sinistra nella prima semicarreggiata, che l'utente incontra andando ad impegnare l'incrocio, in quanto si verrebbe a trovare contromano. Prevista, difatti, osservano i giudici, solo la facoltà - e non l'obbligo - per l'ente proprietario della strada di utilizzare la segnaletica orizzontale per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate. Vero, allo stesso tempo, che il mancato esercizio di tale facoltà, ove comunque idoneo a cagionare equivoci e dunque situazioni di pericolo, potrebbe di per sé esporre comunque la pubblica amministrazione a responsabilità per colpa per la mancata adozione di opportune misure di cautela. Nel caso specifico preso in esame, però, i giudici hanno chiarito che comunque le condizioni dei luoghi consentivano all’utente di avvedersi di quale fosse la semicarreggiata da imboccare. Respinta, perciò, l’istanza di risarcimento nei confronti di un Comune avanzata dai familiari di un uomo deceduto a seguito di un sinistro stradale frutto anche di una equivoca segnaletica. (Ordinanza 14930 del 29 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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