Separazione consensuale, controllo dei giudici solo esterno sulle clausole

I coniugi possono concordare non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli

Separazione consensuale, controllo dei giudici solo esterno sulle clausole

Le clausole dell’accordo di separazione consensuale a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni, mobili o immobili, o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto l’accordo, inserito nel verbale di udienza e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione, purché, precisano i giudici, risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le necessarie dichiarazioni. Di conseguenza, a fronte dell’avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse della famiglia superiore rispetto a quelli dei singoli componenti, i giudici possono realizzare un controllo solo esterno su tali accordi e in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli. Per questa ragione, i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori, posto il diritto di ciascuno di condizionare il proprio consenso alla separazione personale ad un soddisfacente assetto globale dei propri interessi economici. (Ordinanza 25925 del 2 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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