Sì all’esecuzione forzata per il credito anche dopo l’apertura della liquidazione controllata

Possibile portare avanti l’esecuzione forzata relativa ad un credito fondiario anche in una fase successiva all’apertura della liquidazione controllata.

Sì all’esecuzione forzata per il credito anche dopo l’apertura della liquidazione controllata

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il nodo relativo all’applicazione della improseguibilità delle procedure esecutive individuali conseguente alla sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato e a stabilire se tale improseguibilità sia o non sia idonea a necrotizzare anche l’esecuzione forzata intrapresa da un cosiddetto creditore fondiario. Per i giudici non vi sono dubbi: l’improseguibilità delle procedure esecutive individuali, conseguente alla sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato, non necrotizza l’esecuzione forzata intrapresa dal creditore fondiario. Ciò perché, in sede di distribuzione (provvisoria), il liquidatore che intenda far valere delle prededuzioni con preferenza rispetto al creditore fondiario dovrà costituirsi nel processo esecutivo (assistito da un difensore) e documentare l’avvenuta emissione, da parte degli organi della procedura concorsuale, di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione. Spetta al giudice dell'esecuzione il potere di liquidazione degli ausiliari che abbiano già prestato la loro opera nella procedura, ponendo il relativo onere a carico del creditore procedente a titolo di anticipazione, così da consentire a quest’ultimo di chiederne a propria volta il pagamento in sede concorsuale mediante domanda di ammissione al passivo. (Ordinanza del 17 ottobre 2023 del Tribunale di Larino)

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