Si fa prestare lo smartphone e scappa via: condannato per furto
Respinta la tesi difensiva mirata a ridimensionare l’episodio come appropriazione indebita

Scappare via portando con sé lo smartphone che ci si è fatti prestare sostenendo di dover fare una telefonata vale una condanna per furto. Impossibile ridimensionare l’episodio e catalogarlo come mera appropriazione indebita. Respinta dai giudici la tesi difensiva secondo cui non si è concretizzata la condotta tipica dello spossessamento del telefono contro la volontà della persona offesa, in quanto l’uomo sotto processo aveva già la disponibilità del telefono, spontaneamente consegnatogli dal legittimo proprietario. I giudici ribattono che configura il delitto di furto l’appropriarsi, come nella vicenda in esame, di un telefono consegnato al solo scopo di far effettuare una telefonata, in quanto ciò non conferisce al detentore del bene quell’effettivo potere di autonoma disponibilità, che è invece presupposto necessario della appropriazione indebita. Riconosciuta l’aggravante della destrezza, che non richiede, precisano i giudici, l’uso di un’eccezionale abilità, essendo sufficiente che il ladro approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva e soggettiva favorevole per eludere la normale vigilanza dell’uomo medio. (Sentenza 32442 del 5 settembre 2022 della Corte di Cassazione)