Sinistro causato da un conducente privo di titolo di guida: deve rimborsare all’assicurazione la cifra che questa ha versato come risarcimento

Decisivo il riferimento a una clausola limitativa del rischio coperto, ossia l’esclusione della copertura assicurativa dei danni provocati alla guida di veicoli per la cui conduzione il conducente fosse stato sprovvisto di valido titolo di abilitazione

Sinistro causato da un conducente privo di titolo di guida: deve rimborsare all’assicurazione la cifra che questa ha versato come risarcimento

Se il sinistro stradale è stato causato da un conducente che si è posto alla guida del proprio veicolo in assenza di un valido titolo di abilitazione alla guida, allora la compagnia assicurativa ha il diritto di chiedergli il rimborso di quanto corrisposto in favore di terze persone a titolo risarcitorio. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame la posizione di un uomo che si era reso responsabile di un sinistro stradale in condizioni di scopertura assicurativa, siccome beccato, in occasione dell’incidente, alla guida del proprio veicolo in assenza di un valido titolo di abilitazione alla guida – nello specifico, a bordo di un autocarro di peso superiore a 20 tonnellate, che però l’uomo, in ragione dell’età, non era più abilitato a condurre – e, dunque, al di fuori dei limiti di copertura del rischio convenuto tra le parti col contratto di assicurazione. Su questo fronte si è appurata l’avvenuta valida conclusione tra le parti di una clausola limitativa del rischio coperto, ossia l’esclusione della copertura assicurativa dei danni provocati alla guida di veicoli per la cui conduzione il conducente fosse stato sprovvisto di valido titolo di abilitazione. (Ordinanza 3937 del 9 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

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