Sinistro causato da un veicolo rubato: indennizzo per la persona danneggiata che era trasportata da quel veicolo
L’onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario in quanto il veicolo è stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma comunitaria, in capo all’assicuratore
Se il sinistro stradale è causato da un veicolo rubato, è possibile comunque l’indennizzo assicurativo per la persona trasportata da quel veicolo e che ha riportato danni. Impossibile, chiariscono i giudici, negare la copertura assicurativa al trasportato volontario, pur se ignaro della provenienza furtiva del veicolo su cui viaggiava. In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità a quanto stabilito da direttive comunitarie ad hoc, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne siano la veste e la qualità , non potendo l’assicuratore avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri, o quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. Di conseguenza, l’onus probandi della consapevolezza del difetto di assicurazione, dovuto alla circolazione contro la volontà del proprietario in quanto il veicolo è stato oggetto di furto, incombe, secondo la norma comunitaria, in capo all’assicuratore. (Sentenza 15982 del 7 giugno 2023 della Cassazione)