Sinistro stradale con veicolo immatricolato all’estero: possibile comunque per la persona trasportata danneggiata l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggia

Respinta la tesi proposta dalla compagnia assicurativa che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, obiettando che non poteva darsi luogo ad azione diretta nei suoi confronti in quanto la norma non si applica ove il veicolo antagonista abbia targa estera e sia assicurato con un'impresa straniera che non esercita attività assicurativa In Italia

Sinistro stradale con veicolo immatricolato all’estero: possibile comunque per la persona trasportata danneggiata l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggia

A fronte di un incidente stradale, la persona trasportata che ha riportato danni può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla ‘convenzione terzi trasportati’, parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. Ciò perché, precisano i giudici, il ‘Codice delle assicurazioni’ assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria presentata da una donna che ha subito un incidente mentre era a bordo della propria autovettura, condotta però in quel momento da un altro soggetto, e ha citato in giudizio la compagnia assicurativa garante della propria vettura. La ricostruzione del sinistro ha consentito di accertare la piena responsabilità del veicolo antagonista, con targa estera, che aveva provocato lo scontro per non essersi fermato allo stop e per non aver dato la precedenza all’altra vettura coinvolta nel sinistro. Respinta la tesi proposta dalla compagnia assicurativa che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, obiettando che non poteva darsi luogo ad azione diretta nei suoi confronti in quanto la norma non si applica ove il veicolo antagonista abbia targa estera e sia assicurato con un'impresa straniera che non esercita attività assicurativa In Italia. (Ordinanza 12172 dell’8 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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