Sinistro stradale e azione risarcitoria: illogico non sentire come testi i soggetti trasportati dal veicolo danneggiato
Censurato il ragionamento secondo cui ci si trova di fronte a soggetti portatori di un possibile interesse nel giudizio. Illogico anche ritenere dubbia non soltanto la loro attendibilità ma anche, anzi soprattutto, la loro capacità a testimoniare

Illegittimo, a fronte di un incidente stradale e della conseguente azione risarcitoria, escludere a priori l’esame dei testimoni solo perché soggetti trasportati dal veicolo danneggiato. I giudici censurano soprattutto il ragionamento secondo cui ci si trova di fronte a soggetti portatori di un possibile interesse nel giudizio, e non persone estranee alla vicenda. Di conseguenza, è illogico anche ritenere dubbia non soltanto la attendibilità di quei testi ma anche, anzi soprattutto, la loro capacità a testimoniare. Il caso, preso in esame dai giudici, ha riguardato l’istanza presentata da due società cessionarie del credito risarcitorio vantato da un privato in relazione ai danni subiti dalla sua vettura a seguito di un incidente cagionato da un motociclo. I giudici osservano che la censurabile decisione di ritenere superflue le deposizioni dei testimoni è stata assunta sulla base di una prognosi di inattendibilità delle loro dichiarazioni, in violazione del principio secondo cui la valutazione sull’attendibilità di un teste va fatta sempre e solo ex post, non potendo essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare. (Ordinanza 33536 del 15 novembre 2022 della Corte di Cassazione)