Sinistro stradale e danni alla persona trasportata: tutela rafforzata con almeno due veicoli coinvolti
Possibile agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti

Chiarimenti importanti sulla possibile azione che la persona trasportata in un veicolo e coinvolta in un incidente può compiere nei confronti della compagnia assicurativa per ottenere un adeguato indennizzo. Prendendo in esame il caso concernente un sinistro mortale, con conseguente richiesta di risarcimento da parte dei familiari della vittima, deceduta perché trasportata a bordo di una vettura sbandata e uscita di strada, i giudici chiariscono che l’azione diretta ,prevista dal Codice delle assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare allo specifico danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. Tuttavia, la tutela rafforzata riconosciuta al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra di essi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. Invece, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile. (Sentenza 35318 del 30 novembre 2022 della Corte di Cassazione)