Sinistro stradale e lesioni di lieve entità: non basta l’accertamento clinico strumentale
Per risolvere il nodo relativo all’ipotesi di risarcimento è necessario valorizzare il riscontro fornito dal medico legale

A fronte di un incidente stradale e della conseguente istanza risarcitoria per le lesioni di lieve entità riportate dalla persona danneggiata, i giudici chiariscono che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali. Tuttavia, l’accertamento clinico strumentale obiettivo non può in ogni caso ritenersi l’unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale e che perciò sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale. In questa ottica la normativa valorizza (e, al contempo, grava di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest’ultimo, osservano i giudici, la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico-legali di valutazione e stima del danno alla persona (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale). Tali criteri non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno tutti prudentemente utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva della obiettività del complessivo accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Pertanto, sarà risarcibile anche il danno da lesione micropermanente i cui postumi non siano suscettibili di accertamenti strumentali, a condizione che l’esistenza di detti postumi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale. (Sentenza 37477 del 22 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)