Sinistro stradale e perdita della capacità lavorativa: se i guadagni sono sporadici, il risarcimento va calcolato facendo riferimento alla pensione sociale
Sufficiente, in questa ottica, anche, vista l’assenza di documentazione circa il reddito percepito dalla persona danneggiata, il mero presumere lo svolgimento, prima dell’incidente, di sporadiche attività lavorative manuali

Legittimo il ricorso al criterio del triplo della pensione sociale per definire il risarcimento da perdita della capacità lavorativa subita dalla vittima dell’incidente stradale se ci si trova di fronte a un soggetto non disoccupato ma che pare poter contare solo su guadagni sporadici. Respinta la tesi proposta, nel caso preso in esame dai giudici, dalla persona che ha riportato serie lesioni a seguito di un incidente stradale, tesi secondo cui il criterio del triplo della pensione sociale è applicabile solo quando si accerti che il reddito perduto dalla vittima era talmente perduto, o così poco frequente, da renderlo equiparabile a quello di un disoccupato. I giudici precisano che in questo caso l’assenza di documentazione circa il reddito percepito dalla persona danneggiata non ha impedito di presumere che ella svolgesse, prima dell’incidente, sporadiche attività lavorative manuali. Legittimo, quindi, il ricorso al criterio reddituale del triplo della pensione minima, criterio che può applicarsi, precisano i giudici, anche nel caso in cui non sia stata raggiunta la prova del reddito effettivo percepito dal soggetto danneggiato. (Ordinanza 28866 del 5 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)