Sinistro stradale: la condotta colposa del conducente che ha aggravato le conseguenze dell’incidente libera i familiari della persona morta in quell’occasione dall’onere di provare il nesso col danno
Incombe invece sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l’onere di fornirne la relativa prova

Laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente – per eccesso di velocità, ad esempio, come nel caso preso in esame dai giudici – ha aggravato le conseguenze del sinistro che si sarebbe in ogni caso verificato a seguito della manovra colposa del conducente del veicolo antagonista – consistita, nel caso specifico, nell’avere invaso l’opposta corsia di marcia –, risulta perciò assolto l’onere dei danneggiati, ossia, nel caso specifico, i congiunti del soggetto trasportato deceduto nel sinistro, di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e il danno patito. Incombe invece sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l’onere di fornirne la relativa prova. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente un incidente stradale in cui rimasero coinvolte due autovetture e in cui perse la vita un uomo, che era il passeggero di uno dei due veicoli. (Ordinanza 36519 del 14 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)