Sinistro stradale, la mancanza di elementi certi sulla dinamica porta alla pari responsabilità dei conducenti coinvolti

Legittima la pretesa risarcitoria avanzata dall’automobilista danneggiato dall’impatto con un veicolo non identificato

Sinistro stradale, la mancanza di elementi certi sulla dinamica porta alla pari responsabilità dei conducenti coinvolti

A seguito del contatto tra due veicoli, solo un conducente fornisce gli elementi utili per identificarlo, mentre l’altro conducente fugge via e rimane ignoto. Questi dettagli sono fondamentali se, come nella vicenda in esame, gli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio non hanno consentito di accertare in modo univoco le effettive modalità di verificazione dell’incidente, sì da vincere la presunzione di pari responsabilità stabilita dal Codice Civile. Conseguenziale l’attribuzione a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto di un grado di responsabilità pari al 50%, e logico commisurare a tale misura l’entità del risarcimento dei danni spettante al conducente che ha facilitato la propria identificazione. Legittima, quindi, l’azione giudiziaria proposta nei confronti della compagna assicurativa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada. Fondamentale la mancanza di certezze sulle effettive modalità di verificazione dell’incidente. Ciò consente di ritenere valida la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti stabilita dal Codice Civile. Limitata, comunque, l’entità del risarcimento – il 50% dei danni complessivi – spettante al conducente identificato. E ciò anche sul presupposto che l’espletata istruttoria non ha consentito di determinare in concreto le effettive modalità di svolgimento dei fatti e la conseguente entità del grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nell’incidente, e senza che il conducente noto abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Ordinanza 27281 del 16 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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