Smartphone incustodito: nessuna destrezza nella condotta del ladro che se ne impossessa

Smartphone lasciato incustodito dal proprietario nel bar: il ladro lo copre con un giornale e, approfittando della situazione, se ne impossessa.

I giudici ridimensionano l’episodio verificatosi in un bar: legittimo, spiegano, parlare di furto semplice. Illogico riconoscere particolare abilità all’azione con cui il ladro ha sottratto il cellulare alla legittima proprietaria, poiché egli ha semplicemente approfittato dell’allontanamento della donna dal bar. In sostanza, è legittimo parlare di furto semplice, soprattutto tenendo presente che l’aggravante della destrezza va riconosciuta quando il ladro ha posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o del momentaneo allontanamento del detentore del bene. Ampliando l’orizzonte, poi, i giudici aggiungono che va assegnato alla destrezza il significato di abilità o sveltezza personale nell’attività svolta dal ladro prima o durante l’impossessamento, abilità talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma comunque connotate dall’idoneità ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio sul bene. Inoltre, la circostanza aggravante della destrezza va ritenuta integrata anche quando la modalità esecutiva utilizzata dal ladro sia astuta, avveduta e circospetta, e quindi, presenti un connotato più psicologico che fisico, sempre che sia in grado in astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa. A fronte di tale quadro generale, pare illogico, chiariscono i giudici, riconoscere particolare destrezza, nel caso oggetto del processo, all’azione con cui l’uomo ha sottratto il cellulare alla legittima proprietaria. Ciò perché egli ha semplicemente approfittato dell’allontanamento della donna dal bar e poi ha coperto col giornale lo smartphone e a quel punto se ne è impossessato. Valida, concludono i giudici, la linea proposta dalla difesa, poiché la condotta tenuta dall’uomo sotto processo non aveva lo scopo di eludere la sorveglianza della persona offesa, che aveva lasciato l’oggetto incustodito e, quindi, privo di vigilanza. (Sentenza 21632 del 19 maggio 2023 della Cassazione)

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