Società cancellata: l’ex liquidatore può presentare istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione
I giudici precisano che non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi

In tema di procedimento prefallimentare, posto che l’ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 175 del 2014, relativo alla semplificazione fiscale, è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione, non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi. Di conseguenza, tl tribunale legittimamente ne può dichiarare il fallimento, qualora ne sussistano i presupposti, su istanza dell’agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione. Nello specifico, acclarato che sussistevano tutti i presupposti per il fallimento, la società non ha fornito alcuna indicazione circa le fonti di reperimento della liquidità necessaria a far fronte al pagamento occorrente per procedere alla rottamazione dei carichi. E la dimostrazione dell’esistenza di tali fonti di liquidità era necessaria, e lo era al fine escludere la sussistenza della situazione d’insolvenza, ossia dell’impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comprese quelle tributarie indicate nei carichi affidati all’agente per la riscossione, nonché dell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. (Ordinanza 18310 del 26 giugno 2023 della Cassazione)