Società di persone inattiva ma iscritta nel registro delle imprese: essa rimane giuridicamente esistente

Rimane, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che riguardano la società, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione

Società di persone inattiva ma iscritta nel registro delle imprese: essa rimane giuridicamente esistente

La permanenza dell’iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio, essendo irrilevante che essa sia stata cancellata dall’albo delle imprese artigiane (la cui iscrizione rappresenta, essenzialmente, la condizione per la concessione delle varie agevolazioni previste a favore di tali tipi di imprese). In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l’annotazione di essere inattiva dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione. Infatti, la società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori riconducibili alla cancellazione dal registro delle imprese (più esattamente, con la iscrizione della cessazione della società nel registro delle imprese). Ed invero, la disciplina secondo cui l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi. In definitiva, quindi, è solo la cancellazione della società dal registro delle imprese – cancellazione a cui consegue l’estinzione società – che priva la società medesima della legittimazione ad agire o resistere in giudizio (e ciò anche se non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti). (Ordinanza 7642 del 16 marzo 2023 della Cassazione)

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