Società in dialogo con i creditori per approntare un modello per il superamento della crisi, confermate le misure protettive del patrimonio

Rilevante il fatto che non ci si trovi di fronte ad una vera crisi industriale perché la società ha un margine operativo lordo positivo e una prospettiva concreta di continuità e risanamento

Società in dialogo con i creditori per approntare un modello per il superamento della crisi, confermate le misure protettive del patrimonio

Vanno confermate le misure protettive del patrimonio dell’impresa in difficoltà se quest’ultima, proprio nell’ambito della composizione negoziata, sta cercando di elaborare un modello per il superamento della crisi attraverso il confronto dialettico con i creditori. Rilevante anche il fatto che il modello ipotizzato dall’impresa tenga conto dell’emersione del debito concordatario e delle turbolenze dei mercati derivanti dall’aumento dei prezzi – dell’energia, in particolare –, dall’inflazione e dalla guerra russo-ucraina. Nello specifico, i giudici hanno confermato le misure protettive richieste dalla società debitrice e hanno osservato che l’esperto ha condotto una rigorosa e attenta disamina della complessiva situazione, che non si basa solo sulle notizie avute dagli advisors, ma sull’analisi approfondita dei dati documentali e su una diretta interlocuzione in loco con tutta l’organizzazione aziendale, dai vertici fino alle articolazioni operative, evidenziando in maniera critica non solo i fattori di forza dell’azienda ma anche i profili problematici. I giudici sottolineano poi che il piano di risanamento non deve necessariamente precedere la composizione negoziata ma può essere elaborato all’interno di quella stessa procedura, avvalendosi anche delle trattative con i creditori condotte con l’ausilio dell’esperto. Rilevante, poi, anche la constatazione che la crisi dell’impresa è derivata dalla sopravvenienza passiva costituita dalla riemersione del debito oggetto di falcidia concordataria a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato l’annullamento dell’omologa del concordato preventivo. Non si tratta, quindi, di crisi industriale perché la società ha un margine operativo lordo positivo e una prospettiva concreta di continuità e risanamento, come confermato anche dai dati incoraggianti del test pratico. In sostanza, la composizione negoziata, stando alle evidenze, sia per la condotta dei soggetti coinvolti (improntata, secondo l’attendibile resoconto dell’esperto, a trasparenza, collaborazione e buonafede), sia per la situazione obiettiva dell’impresa, con un solido apparato industriale e avviamento commerciale, non può dirsi strumentalmente utilizzata per procrastinare la crisi con pregiudizio dei creditori. (Ordinanza del 4 ottobre 2022 del Tribunale di Treviso)

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