Società partecipata: illegittima la revoca del sindaco adottata dalla ‘Commissione straordinaria’ che guida il Comune
I giudici sottolineano che la preminente finalità della ‘Commissione straordinaria’ è individuabile nel ripristino della legalità, verosimilmente compromessa o gravemente pregiudicata dai condizionamenti della criminalità organizzata che hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale

Cancellato il provvedimento di revoca del sindaco di una società partecipata se adottato dalla ‘Commissione straordinaria’ subentrata alla guida del Comune in seguito allo scioglimento della giunta e dell’assemblea consiliare. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, la revoca del sindaco di una società partecipata è stata disposta dalla ‘Commissione straordinaria’ subentrata nella gestione del Comune in seguito allo scioglimento del consiglio dell'ente locale - che aveva nominato il sindaco della società -, scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Per i giudici va considerata illegittima una tale tipa di revoca del sindaco della società, poiché la funzione di controllo del collegio sindacale impedisce che vi sia un condizionamento politico nello svolgimento dell'incarico ed è quindi incompatibile con il meccanismo di decadenza automatica previsto dalla normativa, che peraltro attribuisce tale potere esclusivamente al primo cittadino e al presidente della Provincia, nel rispetto degli indirizzi fissati dal consiglio comunale. I giudici sottolineano che la preminente finalità della ‘Commissione straordinaria’ risulta agevolmente individuabile nel ripristino della legalità, verosimilmente compromessa o gravemente pregiudicata dai condizionamenti della criminalità organizzata che hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale. L’anzidetta esigenza risulta realizzata mediante l’affidamento ad un organo composto da persone estranee all’ambiente inquinato, nonché dotate di significativa professionalità e di comprovata rettitudine, della provvisoria e straordinaria gestione dell’amministrazione in vista della regolare ripresa del funzionamento dell’ente. Ne consegue che la ‘Commissione straordinaria’, al precipuo fine di eliminare tutte le irregolarità riscontrate nell’operato della precedente amministrazione e presuntivamente riconducibili alle già accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nella vita amministrativa dell’ente, può, o, meglio, deve, adottare tutti quei provvedimenti ritenuti funzionalmente idonei allo scopo di ricostituire un esercizio regolare e trasparente delle potestà comunali. (Sentenza del 19 aprile 2023 del Tribunale di Catanzaro)