Solo provvisoria l’assegnazione delle somme in sede esecutiva

In materia di fallimento, l’assegnazione delle somme in sede esecutiva, e in costanza di procedura concorsuale, è solo provvisoria e non definitiva

Solo provvisoria l’assegnazione delle somme in sede esecutiva

Il creditore ha quindi l’obbligo di insinuarsi nella procedura concorsuale per tutelare la propria posizione. I giudici precisano che il creditore fondiario che sia stato soddisfatto parzialmente o totalmente in sede esecutiva ha comunque l’obbligo di insinuarsi al passivo fallimentare. Ciò in ragione del fatto che la normativa attribuisce al creditore un privilegio di tipo processuale ma non deroga all’accertamento del passivo in sede concorsuale, non potendosi ritenere che il rispetto di tali regole sia assicurato nell’ambito dell’esecuzione individuale. Di conseguenza, l’attribuzione compiuta in sede esecutiva ha carattere provvisorio e persiste l’onere di insinuarsi al passivo fallimentare per consentire la graduazione dei crediti, garantita solo dalla procedura concorsuale. Ragionando poi nella prospettiva dell’esecuzione immobiliare, l’attribuzione delle somme endoesecutiva può aversi solo quando il creditore fondiario abbia documentato al giudice dell’esecuzione l’ammissione al passivo fallimentare. Viceversa, nel caso in cui il creditore non sia riuscito ad ottenere l’ammissione al passivo, il ricavato della vendita dovrà essere versata alla procedura concorsuale. (Decreto del 19 luglio 2023 del Tribunale di Roma)

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