Sorpresa per la banca: il debitore è inesistente. Nessuna responsabilità del notaio
Impossibile porre sotto accusa il notaio, se egli non ha limitato il proprio controllo alla mera apparente regolarità dei documenti identificativi dell'identità dei comparenti, ma ha proceduto altresì a verificare la corrispondenza dei dati identificativi della persona a quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca stessa

I giudici ribadiscono che il notaio deve accertare l'identità personale delle parti ed è tenuto a raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, rispetto alle quali l'esibizione di una carta d'identità o di altro documento equipollente può non risultare, da sola, sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica. In sostanza, il notaio deve, al momento della stipula di un mutuo ipotecario, essere certo dell'identità personale delle parti, secondo regole di diligenza qualificata, prudenza e perizia professionale, e, a tal fine, l'identificazione della parte, identificazionestretta di mano fondata, oltre che sull'esame della carta d'identità (o altro documento equipollente), anche sul confronto della corrispondenza dei dati identificativi della persona con quelli riportati nella documentazione approntata dalla banca ai fini dell'istruttoria della pratica di mutuo, consente di ritenere adempiuto l’obbligo professionale del notaio, mentre è contrario a buonafede o correttezza il comportamento della banca che, dopo aver predisposto la documentazione per la stipula del mutuo comprensiva anche dei dati identificativi del mutuatario, si dolga della erronea identificazione compiuta dal notaio sulla base dell'apparente regolarità della carta d'identità. (Ordinanza 26463 del 13 settembre 2023 della Cassazione)