Sostituzione per l’amministrazione di sostegno che anticipa somme per il soggetto a lui ‘affidato

Sacrosanto, secondo i giudici, parlare di conflitto di interessi tra l’amministratore di sostegno e il beneficiario della misura

Sostituzione per l’amministrazione di sostegno che anticipa somme per il soggetto a lui ‘affidato

L’amministratore di sostegno che anticipa somme per il beneficiario entra in conflitto di interessi con quest’ultimo, diventandone creditore, circostanza, questa, che orienta verso la sua sostituzione, non essendo prevista nell’amministrazione di sostegno una figura con funzioni analoghe a quelle del protutore. In generale, difatti, il divieto per il tutore di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il pupillo si applica anche all’amministrazione di sostegno.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 10144 del 17 aprile 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la richiesta di rimborso avanzata da un uomo per le spese sostenute, anzi anticipate, in nome e per conto del fratello di cui era amministratore.
Nello specifico caso, non è stato approvato il rendiconto annuale e successivamente è stato revocato l’incarico al fratello del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno.
In generale, comunque, di regola, l’amministratore di sostegno non dovrebbe anticipare spese per il suo beneficiario. Difatti, se l’amministratore di sostegno anticipa somme per il suo amministrato, così entra in conflitto di interessi con il beneficiario, dal momento che diventa suo creditore, e già questo di per sé orienta verso la sua sostituzione, dal momento che, a differenza della tutela, non è prevista nella amministrazione di sostegno figura con funzioni analoghe a quelle del protutore. Si deve peraltro ricordare che il divieto per il tutore di rendersi cessionario di ragioni di credito verso il pupillo si applica anche all’amministrazione di sostegno. E nel caso specifico la sostituzione dell’amministratore è stata motivata anche con riferimento alla scarsa abilità dimostrata nell’amministrazione e alla mancata approvazione del rendiconto. Non a caso, a fronte delle richieste dell’oramai ex amministratore, relative all’avere anticipato di tasca propria rilevanti somme di denaro per sostenere le spese di sostentamento cura ed accudimento fratello, tra cui il pagamento delle badanti, è stato ha negato il rimborso, non approvando il rendiconto, poiché determinate spese non erano documentate, mentre sono state liquidate solo le somme che è stato possibile ricostruire.

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