Sovraindebitamento: principio di competitività per vendite e cessioni
Necessario, in sostanza, procedere all’apertura di una procedura competitiva che garantisca la comparabilità delle offerte

Sul fronte del sovraindebitamento vale l’identico principio di competitività introdotto nel concordato minore e relativo alla gestione delle vendite e delle cessioni. Il riferimento è, per la precisione, al principio secondo cui alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’organismo di composizione della crisi, sulla base di stime effettuate. I giudici chiariscono che il principio di competitività conforma tutto il sistema delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle in materia di sovraindebitamento, dovendosi ritenere applicabili anche al concordato minore i principi che disciplinano le offerte concorrenti nel concordato preventivo. Ciò comporta che, essendo la proposta caratterizzata dalle offerte di acquisto di beni del debitore da parte di un soggetto già individuato e verso un corrispettivo in denaro, risulta necessario procedere all’apertura di una procedura competitiva che garantisca la comparabilità delle offerte, dovendosi anche preventivamente sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati – mediante invito a manifestare interesse –, riservando all’esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto. (Sentenza del 26 settembre 2022 del Tribunale di Milano)