Spese mediche in struttura privata

Il risarcimento deve includere anche le spese mediche sostenute in una struttura privata

Spese mediche in struttura privata

A fronte della scelta, da parte di chi abbia subito danni alla persona, di rivolgersi a una struttura sanitaria privata in luogo di quella pubblica, essa non può automaticamente essere considerata - in relazione alla domanda di rimborso delle relative spese mediche - ragione di applicazione, a carico del danneggiato, del principio, sancito dal Codice Civile, secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza.  Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, relativo allistanza risarcitoria avanzata da un uomo rimasto vittima di un incidente stradale quando, ancora minorenne, era stato investito, mentre era alla guida di un ciclomotore di proprietà altrui, da un veicolo condotto da una donna e appartenente ad una società ed assicurato per la responsabilità civile autoveicoli, sono ritenute legittime le contestazioni mosse dalla persona danneggiata per il riferimento al mancato ricorso, da parte sua, a strutture del Servizio sanitario nazionale ai fini del diniego del rimborso delle spese mediche da lui sostenute.  I giudici ribadiscono che lobbligo di rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta privo di base normativa e logica. (Sentenza 29308 del 23 ottobre 2023 della Cassazione)

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