Spese straordinarie per i figli disciplinate in sede di separazione consensuale: le fatture sono sufficienti per ottenere il rimborso

Le fatture devono presuntivamente ritenersi riferite ai figli ed idonee a dimostrare il quantum di una spesa che già le parti hanno espressamente previsto

Spese straordinarie per i figli disciplinate in sede di separazione consensuale: le fatture sono sufficienti per ottenere il rimborso

Se la disciplina delle spese straordinarie per i figli è stabilita da una clausola di separazione consensuale, allora le fatture esibite dalla donna, per una prestazione esattamente corrispondente a quella prevista negli accordi di separazione dal marito, devono presuntivamente ritenersi riferite ai figli ed idonee a dimostrare il quantum di una spesa che già le parti hanno espressamente previsto debba essere sostenuta nell’interesse dei figli e separatamente rimborsata. Nel caso specifico, quindi, i giudici ritengono dimostrato non solo l’an ma anche il quantum della pretesa avanzata dalla donna nei confronti dell’uomo, valutando le fatture nel contesto degli accordi di separazione, e fermo restando, comunque, che la prova degli eventuali fatti impeditivi allegati dall’uomo (e cioè che la spesa non sia riferibile al figlio) avrebbero dovuto da lui essere dimostrati. I giudici, valutando in dettaglio la vicenda oggetto del processo, prendono atto che, secondo la clausola contenuta nelle condizioni di separazione consensuale relativa al rimborso delle spese straordinarie per i figli, sono separatamente rimborsabili le spese di equitazione, le spese scolastiche e mediche specialistiche di non trascurabile entità, per un importo che sia superiore ad euro 200 in misura pari al 50 per cento cadauno e con diritto per l’uomo di optare per la detrazione fiscale per intero. (Ordinanza 18167 del 26 giugno 2023 della Cassazione)

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