Stadio negato alla squadra: Comune condannato
Risarcimento per la società calcistica. Ristoro non previsto, però, per l’esclusione dal campionato e la perdita del titolo sportivo

Colpevole il Comune che non mette a disposizione della società calcista il locale impianto sportivo. Conseguente il risarcimento in favore della società calcistica, risarcimento che però va limitato solo alla mancata disponibilità di tutti i locali presenti all’interno dello stadio. Respinta, difatti, dai giudici, l’ipotesi che vada riconosciuta anche una responsabilità ulteriore del Comune per la mancata assegnazione dello stadio con presunta conseguente esclusione della società sportiva dal campionato di calcio di ‘serie C’ e con correlata perdita del titolo sportivo. Per i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dai legali che rappresentano la società calcistica, le ragioni della mancata iscrizione al campionato sono da addebitare a plurime ragioni, la principale delle quali è quella economica e non, invece, l’indisponibilità dello stadio. I giudici precisano che quand’anche sul Comune incombesse l’obbligo di concedere l’uso dello stadio alla società e quand’anche esso fosse risultato inadempiente, il diritto al risarcimento del danno per la mancata iscrizione al campionato avrebbe richiesto la prova del nesso causale tra detto inadempimento e la mancata iscrizione al campionato, nesso che non è stato dimostrato. E identico ragionamento va fatto, secondo i giudici, per la perdita del titolo sportivo. (Ordinanza 34390 del 23 novembre 2022 della Corte di Cassazione)