Strategia difensiva conforme alle indicazioni fornite nel tempo dai giudici: inutili le obiezioni del cliente ed esclusa la responsabilità del legale

Impossibile definire la condotta contraria alla diligenza imposta all’avvocato, oppure parlare di attività professionale totalmente inutile ex ante e che abbia impedito al cliente di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile

Strategia difensiva conforme alle indicazioni fornite nel tempo dai giudici: inutili le obiezioni del cliente ed esclusa la responsabilità del legale

Nessuna responsabilità addebitabile al professionista legale che, nonostante le rimostranze del cliente, ha seguito una strategia difensiva conforme ai principi fissati nel corso del tempo dai giudici. I giudici ricordano, in premessa, che l’avvocato è obbligato, nella prestazione dell’attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un’obbligazione di risultato o di mezzi, ad usare la diligenza imposta dalla natura dell’attività stessa esercitata, con conseguente responsabilità e annessa perdita del diritto al compenso se vi è la violazione di tale dovere e se vi è una negligenza professionale tale da incidere sugli interessi del cliente. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, la chiamata in causa dei condòmini morosi da parte dell’avvocato del condominio convenuto da un terzo creditore, operata in forza della procura alla liti conferitagli dall’amministratore in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, con ogni facoltà di legge), non può affatto definirsi contraria alla diligenza imposta all’avvocato, ovvero attività professionale totalmente inutile ex ante e che abbia impedito al cliente di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile, né può intendersi quale condotta di per sé foriera di responsabilità nei confronti del cliente stesso. Ciò perché la strategia difensiva adottata dal legale è anzi conforme alle conclusioni raggiunte da una interpretazione giurisprudenziale assai risalente nel tempo, quanto meno in ordine all’affermazione che la procura alle liti conferisce al difensore del convenuto il potere di chiamare in causa un terzo, quale esclusivo o quantomeno concorrente responsabile di quanto dedotto dall’attore, onde sollevare il convenuto stesso dall’eventuale soccombenza nei confronti di parte attrice. (Ordinanza 3830 dell’8 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)

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