Surroga: l’assicuratore può puntare sulla produzione della quietanza

Tuttavia, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità

Surroga: l’assicuratore può puntare sulla produzione della quietanza

Acclarato che ai fini della surroga l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito, va però tenuto presente che la quietanza, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte dell’assicurato, resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l’efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l’ha sottoscritta. In sostanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino l'attendibilità. Nel caso specifico preso in esame il giudice del merito ha ritenuto provata la circostanza dell’avvenuto pagamento sulla base della mera quietanza rilasciata dal terzo, valutando così quest’ultima non quale prova atipica di portata indiziaria e da valutare quindi unitamente ad altre risultanze processuali, ma quale prova autosufficiente ai fini della dimostrazione del fatto del pagamento. Deve invece il giudice, ai fini del giudizio di fatto in ordine alla ricezione del pagamento da parte dell’assicurato, valutare la quietanza come indizio unitamente alle altre circostanze risultanti dagli atti, se del caso facendo riferimento  anche alle altre circostanze emergenti dal documento contenente la quietanza. (Ordinanza 15529 dell’1 giugno 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...